Ultimamente, è tornato di moda parlare del preposto alla luce delle recenti modifiche normative che hanno integrato l’art. 19 del D.lgs 81/08 e s.m.i, ma spesso queste continue discussioni non portano a nulla di concreto.
Partendo da dati certi, la figura del preposto è stata introdotta dall’art. 4 del D.P.R. 547/55 (!!!), ripresa sempre all’art. 4 del D.lgs 626/94 (obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) e poi ovviamente si ritrova presente nel D.lgs 81/08 e s.m.i. (T.U. sicurezza). E’ chiaro che sono stati indicati i riferimenti normativi più importanti.
L’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce il «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Basterebbe già l’attenta lettura della definizione sopra indicata, per comprendere come ancora oggi nelle aziende (e magari con il silenzio dei consulenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro) venga o non venga realmente “impiegata” tale figura, con quello che ne consegue in termini di formazione specifica, inquadramento organizzativo e funzionale.
D’altro canto, non si comprende come taluni ancora nell’anno di grazia “2023” trovino poco chiari termini quali “sovrintende”, “garantisce”, “funzionale potere di iniziativa” ed altro.
In conseguenza, valutando ogni singola situazione aziendale, il preposto (o più preposti) deve essere:
- Individuato
- Adeguatamente formato
- Designato
- Delegato in virtù di quanto previsto dall’art. 16 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
E’ sufficiente leggere altresì quanto indicato dal comma 3 art. 16 del D.lgs 81/08 e s.m.i. per comprendere la possibile efficacia di una corretta delega di funzione. L’articolo richiamato cita testualmente: La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Uno degli aspetti che deve essere necessariamente richiamato riguarda la possibile responsabilità penale autonoma del Preposto, tema del quale spesso non si parla in maniera adeguata negli specifici corsi di formazione (forse per non spaventare troppo i discenti!!).
Se analizziamo la giurisprudenza con riferimento alle sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, scopriamo delle cose interessanti, ma soprattutto delle costanti, le quali se, analizzate con attenzione, smonterebbero il chiacchiericcio inutile intorno a questa figura. Queste costanti aiutano a porre in essere aspetti di analisi funzionale e operativa utili a tutelare sia i datori di lavoro che gli stessi preposti, soprattutto se parliamo di responsabile penale autonoma o sistemica.
Qui di seguito indichiamo alcune recenti sentenze facilmente reperibili con una ricerca sul web, le quali sono davvero innumerevoli sul tema, affinchè ogni lettore possa trovare autonomamente quegli elementi che costituiscono le costanti sopra richiamate.
In questa sede non ci vogliamo addentrare nella specifica situazione legata ai “preposti in fatto”, che per chi da qualche anno svolge attività consulenziale nei procedimenti penali legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro ben conosce, onde evitare di spostare il “focus” su altri aspetti distraendoci dall’obiettivo principale.
Per questo motivo, oltre a parlare banalmente di possibili riconoscimenti economici a favore dei preposti, forse è il caso di iniziare a parlare di TUTELA LEGALE del PREPOSTO!!!
Anche in questo caso è necessario cambiare il paradigma, poiché:
- Esiste una copiosa normativa sul tema, recentemente integrata;
- Esiste una costante giurisprudenziale sul tema a seguito di innumerevoli sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione;
- Il ruolo del preposto è un ruolo fondamentale per il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ed è una figura da tutelare.
La riflessione sulla Tutela legale del Preposto, inserita in un contesto complessivo ha consentito l’elaborazione di alcune proposte pratiche (non è sempre necessario invocare modifiche normative) che saranno illustrate a breve.
A conclusione poniamoci una semplice domanda: in quante aziende esistono realmente le funzioni di preposto così come richiesto dalla normativa vigente??
Il CTS CNEBIFIR